Art. 4.
(Modalità di esercizio dell'arte di strada).

      1. Le attività espressive degli artisti di strada si esercitano liberamente, nei limiti fissati dalla presente legge.
      2. Limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, le attività di cui al comma 1 si esercitano nel rispetto delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale, della normale circolazione stradale e pedonale, del mantenimento della pulizia e del decoro del suolo, delle infrastrutture e degli arredi esistenti, nonché del mantenimento del pubblico accesso ad esercizi commerciali e a proprietà private limitrofe.